A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.
Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
A decorrere dall’1.7.2020 si applica inoltre il credito d’imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Sanzioni
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni “dalla contestazione immediata” o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
Peraltro, prima della scadenza del “termine previsto per l’impugnazione” del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unica soluzione. A fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
I professionisti sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
A fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall’1.7.2020, commetterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 3.000,00 euro.
Tabella riepilogativa dei limiti all’utilizzo del denaro contante
Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante | |
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Ambito temporale di riferimento | Soglia |
Dal 9.5.91 al 25.12.2002 |
20.000.000 di lire |
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008 |
12.500,00 euro |
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 |
5.000,00 euro |
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 |
12.500,00 euro |
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 |
5.000,00 euro |
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 |
2.500,00 euro |
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 |
1.000,00 euro |
Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 |
3.000,00 euro |
Dall’1.7.2020 al 31.12.2021 |
2.000,00 euro |
Dall’1.1.2022 |
1.000,00 euro |
Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.
È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:
- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).
La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).
Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
- invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all’operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate).
La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:
- fino al 30.6.2020, per operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.
In relazione all’anno 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:
- pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2020 al 30.6.2020;
- pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.7.2020 al 31.12.2020.
La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l’anno 2020, dovrà essere effettuata:
- entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;
- mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica
L’art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”) aveva previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Tale previsione è stata infatti soppressa in sede di conversione in legge.
L’art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.
L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.
Ai fini del credito d’imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall’1.7.2020.
Ai fini della spettanza all’esercente del credito d’imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un’apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, contenente:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito delle commissioni;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:
- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’on line banking dell’esercente);
- entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Il credito d’imposta in esame deve essere indicato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Gli esercenti utilizzatori del credito d’imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.