E’ stato pubblicato in G.U. il DL 22.3.2021 n. 41. L’art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori economici che sono stati colpiti dal Covid-19
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
Per ottenere il fondo perduto occorre rispettare due requisiti:
- Il soggetto richiedente il fondo perduto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Se il soggetto richiedente svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.
- Deve essere presente uno tra i seguenti requisiti:
1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.
In base alla differenza di fatturato tra 2020 e 2019 si applica una diversa aliquota:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2020.
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
L’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:
• mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
• mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta di erogazione del contributo presa risulterà essere irrevocabile
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente telematicamente attraverso il software oppure attraverso l’area “Fatture e Corrispettivi” – area riservata – dell’Agenzia delle Entrate.