Certificazione Unica e 770

Scadenze

16.03.2021 rilascio al contribuente del modello Certificazione Unica

16.03.2021 trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche

02.11.2021 scadenza modello 770 ed invio delle Certificazione Uniche di chi non deve redigere il mod. 730 precompilato

 

Specifiche tecniche

La Certificazione Unica deve essere presentata da tutti i soggetti che hanno corrisposto nel corso del periodo d’imposta 2020 somme soggette a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29, D.P.R. 600/1973, dell’articolo 33, comma 4, D.P.R. 42/1988, dell’articolo 21, comma 15, L. 449/1997 e dell’articolo 11, L. 413/1991.
Inoltre, devono inviare la Certificazione coloro che nel 2020 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
La CU 2021 deve essere infine presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme per cui non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps.

 

La Certificazione Unica è composta da 2 distinti modelli:
1. CU ordinaria: è il modello che va inviato all’Agenzia delle entrate contiene maggiori dati rispetto alla Cu sintetica. Sostanzialmente vengono inseriti i dati che erano indicati nel modello 770. La CU ordinaria viene spedita telematicamente all’Agenzia delle Entrate
2. CU sintetica: è il modello che il sostituto d’imposta deve consegnare al percipiente. La CU sintetica viene consegnata al percepiente.

 

Sanzioni

In caso di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica qualora la trasmissione della corretta certificazione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo 2021 ovvero entro il 21 marzo 2021.
La sanzione per omesso o tardivo invio di ogni CU ammonta a 100 euro secondo. La sanzione massima applicabile al sostituto d’imposta ammonta a 50.000 euro.
Qualora l’invio viene eseguito:
− entro il 16 marzo, allora il termine ultimo per poter beneficiare della sanzione ridotta è il 15 maggio 2021, nel caso di spedizione di Certificazioni i cui importi confluiranno nel mod. 730 precompilato;
− entro il 2 novembre 2021, allora il termine ultimo per poter beneficiare della sanzione ridotta è il 3 gennaio 2022, nel caso di spedizione di Certificazioni i cui importi non confluiranno nel mod. 730 precompilato
In entrambi i casi la sanzione ridotta ammonta a 33,33 euro.

 

Causali che dovranno essere indicate nella Certificazione Unica in base alla prestazione

A   –   prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
G  –  indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H  –  indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa
I  –  indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili
J  –  compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’Iva, in relazione alla cessione di tartufi
K  –  assegni di servizio civile universale di cui all’articolo 16, D.Lgs. 40/2017
P  –  compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 L. 385/30)
Q  –  provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
R  –  provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
S  –  provvigioni corrisposte a commissionario
T  –  provvigioni corrisposte a mediatore
U  –  provvigioni corrisposte a procacciatore di affari
V  –  provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita
porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 67/1987)
V2  –  redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio
W  –  corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni
contenute nell’articolo 25-ter, D.P.R. 600/1973
X  –  canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’articolo 26-quater, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato articolo 26-quater, D.P.R. 600/1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 143/2005
Y  –  canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato articolo 26-quater, D.P.R. 600/1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 143/2005
ZO  –  titolo diverso dai precedenti

 

Novità

Punto 6 della Certificazione Unica

codice 12 Compensi da percepienti a Regime Forfettario

codice 7 Regime di vantaggio, il fornitore si presenta con regime “Superminimo”

codice 8 Redditi esenti

codice 13 Somme non soggette a ritenuta ai sensi dell’art. 129 comma 1 decreto n. 23 del 2020.