La riforma dell’IRPEF ha lo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, pertanto prevede:
- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.
Rimodulazione scaglioni di reddito
Nuove Aliquote IRPEF | Precedenti Aliquote IRPEF |
|
|
Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.
Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”
A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.
Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:
- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
- comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni sopra elencate sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.